In particolare, il contributo in questione è riconducibile, per caratteristiche, ai “contributi in conto esercizio”, cioè a quelli che vengono erogati da enti pubblici e privati con lo scopo di integrare i ricavi dell’impresa, ovvero ridurre i costi che le aziende sostengono per esigenze di gestione legate all’attività produttiva.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale accezione: i contributi elargiti per corsi di formazione, i contributi per l’imprenditoria giovanile o femminile, i contributi in conto interessi.
Stando alle disposizioni contenute nell’art. 2425 Cod. Civ. e secondo le indicazioni rinvenibili nel Documento interpretativo del Principio Contabile n.12, i contributi in conto esercizio devono essere iscritti in bilancio alla voce A.5. di conto economico, con separata indicazione rispetto alle altre voci afferenti gli altri ricavi e proventi, e rilevati secondo competenza a nulla rilevando il momento della liquidazione effettiva, che potrà avvenire anche nell’esercizio successivo.
I contributi, come appena affermato, dovranno essere registrati in base al principio di competenza nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto a percepirli, e cioè nell’anno in cui l’impresa destinataria ha avuto effettiva conoscenza dell’ammontare liquidato.
Inoltre, sempre con riferimento alle citate disposizioni e in accordo con le stesse, benché la spesa per il corso di formazione sia sostenuta prima dalla Vostra società e poi rifusa a mezzo rimborso da Fondimpresa, non è ammessa la compensazione del costo (totale o parziale) con la quota di ricavo: i due importi dovranno avere comunque separata indicazione nelle apposite sezioni di conto economico (rispettivamente in A.5. e in B.7.).
Pertanto i conti da utilizzare potrebbero essere, nel caso in cui il diritto alla percezione sorga nello stesso esercizio o in un esercizio successivo al sostenimento dei costi correlati, potrebbero essere così denominati:
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO NON IMPONIBILI IRAP (nel caso in cui si riferiscano a costi per il personale classificati nella categoria B.9 del conto economico)
La scrittura contabile relativa alla conoscenza dell’ammontare liquidato sarà la seguente:
CREDITO V/FONDIMPRESA a CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
Al momento dell’erogazione effettiva del contributo:
BANCA C/C a CREDITO V/FONDIMPRESA
Qualora il credito (diritto alla percezione del contributo) sorga in un esercizio successivo a quello in cui sono stati sostenuti i relativi costi di competenza, ci si trova in presenza di una sopravvenienza attiva da rilevare nell’esercizio in cui è sorta la certezza del credito, cioè nell’esercizio successivo.
Con riferimento alla classificazione di tale sopravvenienza, sempre in accordo con i principi contabili, si ritiene che la stessa debba comunque essere iscritta alla voce A.5 del conto economico (altri ricavi e proventi).
Si evidenzia che la richiesta o meno di fatturazione dipende dall’imponibilità IVA o meno dei suddetti contributi. Tralasciando in questa sede l’aspetto soggettivo, vale a dire i soggetti che possono intervenire nell’attuazione dei piani di formazione finanziata, potranno aversi le seguenti fattispecie di applicazione del tributo, in relazione al requisito oggettivo:
– IMPONIBILE IVA: il contributo assume la veste di corrispettivo in ragione di una convenzione o contratto sinallagmatico tra soggetto erogante e soggetto beneficiario;
– ESENTE EX ART. 10 comma 1 n. 20) D.P.R. 633/72 qualora il contributo si riferisca a prestazioni didattiche di ogni genere, comprese quelle per la formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale nei casi di prestazioni rese da istituti, centri o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o non riconosciuti ma per prestazioni finanziate e rese in favore di enti pubblici per la riqualificazione e riconversione del personale;
– FUORI CAMPO IVA ai sensi dell’art 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72. Il contributo è erogato a titolo di concorso spese a fondo perduto configurandosi come una mera movimentazione di denaro senza un rapporto di sinallagmaticità rispetto alle prestazioni di servizi od alle cessioni di beni a cui si riferiscono.
In relazione alle seguenti fattispecie l’emissione di fattura si configura come obbligatoria qualora il corrispettivo rientri nel campo di applicazione del tributo, come facoltativa qualora sia fuori campo IVA.


